Beni Culturali

Procedura di accesso alla consultazione

Ai sensi dell’art. 127 del d.lgs. 22 gen. 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, il proprietario privato, quindi anche l’ASP Montedomini, possessore o detentore a qualsiasi titolo di archivi o di singoli documenti dichiarati di interesse culturale ha l’obbligo di consentire la consultazione dei documenti allo studioso che ne faccia motivata richiesta tramite il competente soprintendente archivistico. 
 
Ai sensi dello stesso articolo sono esclusi dalla consultazione: 
  • i singoli documenti dichiarati di carattere, riservato relativi alla politica estera o interna dello Stato, per i quali sia stata emessa la dichiarativa di riservatezza dal Ministero dell’interno, che diventano consultabili trascorsi 50 anni dalla loro dati; 
  • i documenti contenenti dati sensibili e dati giudiziari, che diventano consultabili trascorsi 40 anni dalla loro dati. Per “dati sensibili” si intendono i dati personali idonei a rivelare l’origine etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni a carattere religioso, filosofico, politico, sindacale . Sono dati giudiziari i dati personali idonei a rivelare l’esistenza di provvedimenti obbligati nel casellario giudiziale, nell’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato oa rivelare la qualità di imputato o indagato ai sensi degli art. 60 e 61 del Codice di procedura penale; 
  • i documenti contenenti dati personali riguardanti la salute, la vita sessuale e situazioni particolarmente riservate, che diventano consultabili trascorsi 70 anni dalla loro dati.
 
Per informazioni sulla modalità di consultazione visitare il sito della Sopraintendenza Archivistica e Bibliografica della Toscana oppure cliccare sul seguente link: http://sa-toscana.beniculturali.it/index.php?id=218.